Caso Audero, 50mila euro di multa con diffida, ma a San Siro con la Juventus i tifosi ci saranno

Audero va a terra dopo l'esplosione del petardo
Audero va a terra dopo l'esplosione del petardoPIERO CRUCIATTI / AFP

La Lega Serie A ha punito la società nerazzurra dopo il lancio del petardo che ha stordito il portiere della Cremonese nell'ultimo weekend di Serie A. Contro i bianconeri, però, la curva sarà presente nonostante le trasferte vietate fino al 23 marzo

Il Giudice Sportivo di Serie A ha inflitto una multa di 50mila euro all’Inter per il petardo lanciato dal settore ospiti dello Stadio Zini in direzione del portiere della Cremonese, Audero, durante la partita vinta 2-0 dai nerazzurri domenica scorsa.

Nessun provvedimento, invece, nei confronti della Curva Nord: San Siro sarà quindi regolarmente tutto esaurito in vista della prossima sfida casalinga contro la Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle 20.45.

Il comunicato della Lega

"Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa.

Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".

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